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Riscossione tributi comunali: sanzione unica per omessi versamenti

lentepubblica.it • 16 Novembre 2016

riscossione, imprese, guide, regime dei minimiTributi comunali: sanzione unica per gli omessi versamenti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21570. Il cumulo giuridico delle sanzioni non si limita alle violazioni formali, ma comprende anche quelle sostanziali, nel rispetto del favor rei.

 

Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (ritardati o omessi versamenti diretti) (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133, lett. q)) statuisce che: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato..”. Quest’ultima disposizione, erroneamente evocata dalla ricorrente amministrazione, identifica l’entità della sanzione in caso di versamenti periodici in acconto e a saldo, ma non esclude il cumulo delle sanzioni, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, cit., che la CTR ha correttamente applicato, trattandosi di previsione di carattere generale, in quanto costituisce attuazione del principio del favor rei, introdotto dal combinato disposto degli art. 3, comma 3, art. 25, comma 2, e art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 16, comma 1, lett. a), (cfr.. Cass. n. 411 del 14/01/2015; ex multis, Cass. nn. 2609 del 2000 e 7163 del 2002 emesse in tema di I.V.A.; n. 3265 del 02/03/2012 in tema di IC1).

 

La nuova nozione di continuazione (recte, progressione) di cui all’art. 12 cit. costituisce in sintesi un superamento delle previgenti figure sotto diversi e rilevanti profili: quello dell’obbligatorietà (si chiarisce che la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); quello dell’elemento psicologico (non essendo richiesta una “medesima risoluzione”); quello temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); quello oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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